Abrogazione Decreto legislativo 368 L’anno 2007, il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore nella Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, Palazzo di Giustizia, avanti a me funzionario di cancelleria della Corte Medesima si sono presentati i signori: - SINISCALCHI VINCENZO
- PIER LUIGI PANICI
- CARLO GUGLIELMI
- FARANDA RICCARDO
- STURABOTTI ROBERTO
- SUCCI MARCO
- DI SIMONE ANTONIO
- CASAGRANDE ELENA
- LUTRARIO SEVERO
- BELLOTTI ROBERTO
- TUZI ANDREA
- GALIETI FABIO
- BARBATO ANTONIO
I predetti signori, previo deposito della certificazione comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali, chiedono di voler promuovere ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e dell’art. 27 in relazione all’art. 7 della legge 25/5/1970 n. 352, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: "Volete voi, al fine della effettiva attuazione della Direttiva 1999/70/CE mirante a contrastare l’abuso dell’utilizzo dei contratti a termine e la precarizzazione nei rapporti di lavoro, che sia parzialmente abrogato il Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368, titolato “Attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES ” (G.U. 9 ottobre 2001, n.235)” nei limiti di seguito specificati: Art.1, I comma, limitatamente alle sole parole "tecnico" e "organizzativo"; l'intero art. 2; l'art. 3 limitatamente:
al punto b del I comma le sole parole "salva diversa disposizione degli accordi sindacali"; al punto c del I comma le sole parole "che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine";
l'art. 5 limitatamente
l'art. 8 limitatamente alle parole "ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi"; all'art. 10 limitatamente
nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; per l'intensificazione dell'attivita' lavorativa in determinati periodo dell'anno; per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta' superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale";
l'intero comma VIII; il comma IX limitatamente alle parole "esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223".
Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio degli avv.ti Pier Luigi Panici e Carlo Guglielmi in Via Germanico 172, Roma.
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